Il coniuge separato anche se non beneficia di un assegno di mantenimento ha diritto a percepire la pensione di reversibilità

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Anche se la vedova separata non beneficiava dell’assegno di mantenimento al momento del decesso dell’ex coniuge non può esserle negata la pensione di reversibilità, in quanto opera in favore del coniuge separato con addebito – equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite –  la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

Su questa specifica questione è intervenuta la Corte Costituzionale (n. 286/1987), la quale ha specificato che non è più giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità de mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.

Per la Corte Suprema di Cassazione (ordinanza n. 7464/2019) la Legge n. 903/1965 che disciplina la pensione reversibile predispone una tutela previdenziale con la finalità di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga anche per il coniuge separato con addebito concreto presupposto e condizione della tutela.

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