Il decreto di citazione a giudizio non preceduto dalla rinnovazione delle ricerche dell’imputato irreperibile deve essere dichiarato nullo in ogni stato e grado del processo penale
Si ritiene di estrema rilevanza ed interesse una decisone della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen sezione V 02/11/2017 n. 50080) emessa in un processo per bancarotta fraudolenta che si è concluso con la condanna degli amministratori di una s.r.l. dichiarata fallita per avere distratto oltre 9 milioni di euro e tenuto le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Due gradi di processo sono finiti nel nulla con l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione a causa di una grave violazione del diritto di difesa: la mancata rinnovazione, ai sensi dell’art. 159 c.p.p. comma 1, delle nuove ricerche dell’imputato nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove abitualmente esercita l’attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale, al fine di consentirgli l’effettiva conoscenza del processo penale a suo carico al termine di ogni fase processuale.
Nel caso di specie, il decreto di irreperibilità era stato emanato in occasione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e non erano state poi richieste altre ricerche dell’imputato per l’adozione del decreto di rinvio a giudizio a chiusura dell’udienza preliminare.
Il criterio utilizzato dalla Corte di Cassazione è stato quello di andare a verificare se l’intervallo di tempo intercorso tra i due atti fosse così breve da rendere superfluo l’avvio di ulteriori ricerche dell’imputato. Accertamento che ha avuto un esito negativo in quanto tra il primo atto attinente alla fase d’indagine e il secondo con cui si apre il processo si era tenuta una fase intermedia importante quale l’udienza preliminare.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la prosecuzione del processo nella presunzione della irreperibilità dell’imputato, basata su ricerche risalenti troppo tempo addietro, ha violato inevitabilmente il diritto di difesa dell’imputato.
Ne consegue che la notifica della citazione in giudizio eseguita presso il difensore, anziché personalmente all’imputato a causa della supposta irreperibilità, genera una nullità assoluta insanabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento e capace di vanificare l’intero processo.
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