Il diritto alla bigenitorialità per i figli di genitori separati: nasce un registro per tenere aggiornati le autorità che si prendono cura dei minori ed i genitori sulla domiciliazione dei figli e sulle informazioni di competenza comunale
Con il termine “bigenitorialità” si fa riferimento ad un principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi siano separati o divorziati.
La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20/11/1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991.
In Italia, la legge n. 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L’art. 337 ter del Codice Civile riconosce espressamente che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità però, a tutt’oggi rimane quasi del tutto inapplicata nel suo significato più profondo e senza sufficienti tutele per il rispetto del suo stesso principio fondamentale ovvero il legittimo diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
In tale direzione va anche l’iniziativa per l’istituzione del registro della bigenitorialità, diffuso in diversi Comuni Italiani. L’istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente di far comparire il minore, residente nel Comune ove viene tenuto tale registro, come domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Il registro ha l’obiettivo primario di tutelare il minore, figlio di genitori separati o divorziati ed è uno strumento rivolto sia ai genitori stessi, che così potranno essere entrambi al corrente delle informazioni che riguardano il proprio figlio, di competenza comunale come la domiciliazione, la scadenza della carta d’identità ecc., sia alle diverse istituzioni (per esempio le istituzioni scolastiche frequentate dai figli) che si prendono cura del minore che potranno così conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi della comunicazioni che lo riguardano.
L’istituzione di detto Registro dà applicazione al principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere egualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, educazione ed istruzione.
Si tratta di una modalità attraverso la quale l’amministrazione, riconoscendo l’importanza del concetto della bigenitorialità sancita dalle convenzioni internazionali, europee e italiane, agevola i genitori nell’esercizio della partecipazione e della conoscenza di tutte le vicende che interessano la vita e l’educazione dei figli – e allo stesso tempo si fa promotore anche verso gli enti scolastici, sanitari, ecclesiastici, sportivi, informandoli che il minore ha due genitori invitandoli così a coinvolgerli entrambi nelle comunicazioni inerenti il figlio o i figli.
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