Il diritto alla pensione reversibile spetta in caso di titolarità attuale e di concreta fruizione dell’assegno divorzile in caso di morte dell’ex coniuge

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Si ritiene importante evidenziare la decisone della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. C.Cass. SSUU n. 22434/2018) che stabilito che la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge che ha percepito l’assegno divorzile in unica soluzione.

La corresponsione dell’assegno divorzile c.d. “una tantum”, infatti, preclude la richiesta di qualsiasi altra domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario.

In sostanza, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge.

La prestazione previdenziale richiede, infatti, la titolarità attuale e la concreta fruizione dell’assegno di divorzile e non la titolarità astratta del diritto che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

In base alla disposizione di cui all’art. 9 co. 3 della Legge sul divorzio (L.n.898/1970), al coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e che sia titolare dell’assegno divorzile, spetta il concorso sulla pensione di reversibilità tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale.

Secondo il Giudice di Merito il requisito della titolarità dell’assegno avrebbe dovuto essere attuale ovvero, al momento del sorgere del diritto alla pensione di reversibilità, sarebbe dovuta essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la finalità del legislatore è quella di sovvenire ad una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell’avente diritto alla pensione e l’indice per riconoscere l’operatività in concreto di tale finalità è quello dell’attualità della contribuzione economica venuta a mancare.

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