Il diritto di frequentazione tra nonni e nipoti può essere limitato o escluso qualora non sia funzionale alla crescita serena ed equilibrata dei minori

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A pronunciarsi è la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.9145/2020, chiarendo come il diritto di frequentazione e di visita dei nonni ai nipoti minorenni abbia carattere recessivo e possa essere limitato a fronte di conflitti tra gli stessi e i genitori dei minori tali da condizionarne la serena ed equilibrata crescita.

La vicenda vedeva la Corte d’Appello di Roma pronunciarsi in sede di reclamo avverso il ricorso proposto ai sensi dell’art. 317-bis c.p.c. dal nonno paterno delle minori e dalla di lui moglie stabilendo in quali giorni quest’ultimi potessero esercitare il diritto di visita.

Nelle more dell’impugnazione, il nonno paterno ricorreva nuovamente avanti il Tribunale per i minorenni ove denunciava l’ostruzionismo opposto dai genitori, chiedendo, altresì, l’adozione di provvedimenti tesi ad assicurarne la frequentazione.

Avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che riduceva ad un solo giorno al mese gli incontri tra il nonno e le nipoti, quest’ultimo si risolveva nuovamente a proporre reclamo dinanzi alla Corte d’Appello che, osservato come la coppia genitoriale risultasse provata e a rischio di destabilizzazione per effetto delle attività legali del nonno oltre alla circostanza che la relazione con il nonno ed il suo nucleo familiare avesse comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori, che costituivano le figure primarie di riferimento affettivo ed educativo, a sua volta confermava quanto statuito dal giudice di prime cure.

A fronte della pronuncia, il nonno paterno ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo la violazione degli artt. 315 bis, comma 2 e 317 bis c.c., lamentando come la pronuncia impugnata non tenesse in debito conto l’attiva partecipazione del nonno paterno e della di lui moglie alla formazione ed educazione delle nipoti e la circostanza che il disagio dalle minori fosse determinato esclusivamente dai rapporti di accesa conflittualità con i genitori.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso sottolineando che il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317 bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti. La Corte, infatti, precisa che tale diritto non ha carattere incondizionato ma può essere escluso o assoggettato

a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest’ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo.

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