Il diritto di visita ai nipoti da parte dei nonni

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Con la riforma del codice civile attuata con la l. n. 54 del 2006, il legislatore ha inteso garantire una effettiva tutela dell’interesse dei figli minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il nuovo art. 317 bis c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 154/2013, infatti, riconosce ai nonni, ai quali sia impedito l’esercizio del proprio diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. La disposizione di cui all’art. 317 bis c.c. riconosce l’importanza che assume, nell’educazione e nella crescita dei minori, la conoscenza e la frequentazione dei nonni, quali membri di una famiglia allargata della quale gli stessi minori si sentono parte.

Tale principio ha trovato di recente concretizzazione da parte della Corte d’Appello di Venezia, sez. minori civile, con decreto del 24/12/2015, che ha accolto il reclamo dei nonni che, a causa dei contrasti tra i genitori e tra le famiglie della coppia, avevano interrotto i rapporti con i nipoti.
Nel caso di specie i nonni, residenti a Napoli, erano stati descritti dal servizio sociale come persone disponibili e consapevoli e, pertanto, nonostante alcune diatribe e contrasti tra le due famiglie ormai appartenenti al passato, questi erano perfettamente in grado di instaurare un rapporto sereno con i nipoti.

Il provvedimento in questione risulta essere in linea con le recenti decisioni della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) in cui si afferma che il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari, tutelati ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (Manuello e Nevi c. Italia 20 gennaio 2015, Kruškić c. Croazia 25 novembre 2014 e Nistor c. Romania 2 novembre 2010).
Pertanto, sullo Stato incombe l’obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata o familiare di cui all’art. 8, adottando misure concrete e adeguate.

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