Il figlio laureato deve reperire un’attività lavorativa per non gravare sui genitori

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Il figlio che ha beneficiato del contributo al mantenimento da parte dei propri genitori, una volta laureato, deve rendersi autonomo sollevando i genitori dall’obbligo al mantenimento.

Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con ordinanza pubblicata in data 10/07/2015 (n. 7325/2013-1 R.G.). La causa aveva per oggetto la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente nel corso di una causa di separazione, richiesta avanzata dal padre che era stato obbligato a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Nelle more del giudizio, il figlio aveva conseguito la laurea, sì che il padre riteneva cessate le condizioni per continuare a sostenere economicamente il figlio. La madre forniva prova dell’impegno dimostrato dal figlio nel reperire una propria occupazione, allegando curriculum inviati dallo stesso. Il Tribunale, nell’accogliere le richieste del padre, assistito dall’avv. Alessandro Luciano, stabilisce il dovere del figlio, conseguita la laurea, di rendersi autonomo per sollevare i genitori dall’obbligo al mantenimento.

In particolare, il Tribunale stabilisce il seguente principio di diritto: “sia onere del figlio reperire un’attività lavorativa, essendo stato posto dai genitori in condizione di farlo, in modo da non continuare a gravare su questi ultimi per il mantenimento”. In considerazione dell’impegno dimostrato dal figlio, inoltre, il Tribunale aggiunge che “appare opportuno mantenere il previsto contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre per un periodo di tempo limitato, al fine di consentire al figlio di reperire un’attività tale da renderlo autonomo”.

Il Tribunale di Padova conclude, dunque, modificando i provvedimenti provvisori e urgenti adottati nel senso di confermare l’obbligo al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente posto a carico del padre per ulteriori mesi sei.

ordinanza Tribunale Padova n. 7325-2013-1

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