Il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente in caso di separazione dei genitori non può più contare sull’assegno di mantenimento dopo una certa età ma può avere diritto agli alimenti

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Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito dall’art. 147 c.c. che impone ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione automatica per via del raggiungimento della maggiore età.

L’obbligo è stato rafforzato dalla legge n. 54/2006 che ha stabilito che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».

In base a quanto previsto dal legislatore, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana, che quelle relative all’istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze. L’art. 155 c.c. statuisce, inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze attuali del figlio.

Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d’altro canto non si tratta di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto d’indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito fa venir meno l’obbligo del mantenimento, sebbene non sia necessario un lavoro stabile.

Per indirizzo costante della giurisprudenza e della dottrina, l’obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.

Per ottenere l’esenzione dall’obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice e in questo caso l’onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, spetta al genitore che ne fa richiesta; egli deve, appunto, fornire la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile.

È pacifico, però, che l’accertamento di tali circostanze non può che ispirarsi a criteri di relatività e va effettuato necessariamente caso per caso con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari per evitare che da tutela si trasformi in parassitismo da parte di giovani sempre meno giovani.

Questo, secondo la Suprema Corte, sino al punto in cui si presume senza necessità di specifiche allegazioni l’estinzione dell’obbligo dovuto al fatto che l’interessato ha raggiunto un’età tale per cui  il processo formativo è ampiamente concluso (Cass., sentenza n.18076 del 2014).

Raggiunto questo stadio, al figlio non resterà che l’azione per far valere il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c.

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