Il fondo patrimoniale per tutelare i bisogni della famiglia

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La sentenza della Cassazione Civile n. 13622 del 04/06/2010 esprime un principio ormai consolidato in merito alla limitata possibilità riconosciuta ai creditori di poter aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale al fine di soddisfare le proprie pretese creditorie.

Il fondo patrimoniale è un istituto, disciplinato dagli artt. 167-171 del c.c., attraverso il quale uno o entrambi i coniugi od anche un terzo creano un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. La caratteristica fondamentale di tale istituto va ricercata nella precipua finalità alla quale i beni ed i relativi frutti del fondo patrimoniale sono destinati, consistente nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Per tale motivo l’art. 170 c.c. dispone che i né i beni del fondo patrimoniale, né i relativi frutti possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. del 7/01/1984 n. 134) la nozione di “bisogni della famiglia” comprende non soltanto quanto indispensabile alla vita della famiglia ma anche “tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”..
L’espropriazione forzata dei beni del fondo patrimoniale è ammessa, pertanto, nei soli casi in cui le obbligazioni assunte da parte dei coniugi riguardino ed in qualche modo avvantaggino il nucleo familiare.

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