Il fondo patrimoniale può essere oggetto di pignoramento per debiti di natura professionale dei coniugi
Il fondo patrimoniale, così come introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, costituisce un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari e risulta composto da beni determinati che sono assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di espropriabilità da parte dei creditori: i beni del fondo patrimoniale rispondono sia per i debiti contratti per motivi inerenti alla vita della famiglia, sia per debiti che non sono inerenti ad essa ma che il creditore ignorava essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza 5.12.2014, n. 3688, ha affermato che non è estraneo ai bisogni della famiglia, e quindi può essere soddisfatto agendo sui beni del fondo patrimoniale, il debito sorto nei confronti del legale che sia stato incaricato del recupero di un credito professionale di uno dei coniugi.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, il debitore sosteneva che il proprio credito professionale fosse estraneo ai bisogni della famiglia, così come il credito vantato dall’avvocato incaricato di recuperarlo e che pertanto i beni del fondo patrimoniale fossero impignorabili ai sensi dell’art. 170 c.c. Il Tribunale di Taranto, considerato che la giurisprudenza dominante pacificamente comprende, nella locuzione “bisogni di famiglia”, non solo i bisogni essenziali per la sopravvivenza del nucleo familiare, ma anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa (Cass., sez. I, 18 settembre 2001 n. 11683), considera inerenti ai “bisogni familiari” non solo i debiti che sono stati contratti per esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare, ma anche quelli che sono sorti nell’esercizio della professione o dell’impresa da parte di uno dei coniugi.
Per una corretta interpretazione dell’art. 170 c.c. occorre quindi contemperare le esigenze del coniuge che esercita una professione o un’attività d’impresa e le esigenze dei creditori e considerare la finalità concreta da cui è animato il credito professionale azionato. Nel caso in esame, l’obbligazione era sorta per il recupero di un credito professionale e quindi lo scopo era quello di conseguire una ricchezza presumibilmente destinata ad incrementare il tenore familiare e come tale pignorabile.
I beni del fondo patrimoniale sono invece impignorabili nella diversa ipotesi in cui il debito sia sorto per acquistare uno studio professionale o un bene strumentale alla professione di uno dei coniugi.
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