Il genitore che mantiene autonomamente il figlio ha diritto di chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di mantenimento all’altro genitore dalla nascita del figlio esercitando il diritto di regresso
Si ritiene necessario evidenziare una interessante sentenza della Corte Suprema di Cassazione che riconosce al genitore che abbia integralmente provveduto a mantenere il figlio fin dalla nascita il diritto di agire contro quello inadempiente per il recupero della quota di propria spettanza (C. Cass. VI sezione civile ordinanza n. 16404/19).
Ove alle spese di mantenimento del figlio minore abbia provveduto integralmente uno soltanto dei genitori, a questo spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali.
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