Il genitore legalmente separato anche se disoccupato presso il quale sono collocati i figli minori può richiedere gli assegni familiari
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una forma di sostegno al reddito riservata ad alcune categorie di cittadini aventi nuclei familiari numerosi i cui redditi percepiti sono al di sotto dei specifici limiti previsti annualmente dalla legge.
Si parla comunemente anche di assegni familiari.
Sono espressamente previsti e regolati dalla L. 19/05/1975 n. 151 (art. 211) secondo la quale “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
Anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il genitore, privo di un diritto autonomo alla corresponsione degli assegni familiari ma convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può presentare domanda per l’assegno utilizzando la posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà però conto dei redditi del genitore convivente.
Il diritto all’assegno familiare resta in capo al genitore presso il quale i figli vengono collocati anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge.
La legge precisa che fa parte del nucleo familiare solo il coniuge che non è separato dal cittadino che richiede l’assegno familiare. Questo vuol dire, in pratica, che in caso di semplice convivenza o di genitori che non sono sposati e che vivono separatamente, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto da uno dei due genitori senza che il reddito dell’altro venga preso in considerazione, avendo, dunque, diritto ad una prestazione maggiore.
La legge, peraltro, specifica che non è necessario che i componenti del nucleo familiare debbano convivere: questo significa che è possibile che uno dei genitori, insieme ai figli, possa vivere anagraficamente in un posto diverso rispetto a quello del genitore richiedente, anche fuori dall’Italia.
È possibile, quindi, che solo uno dei due genitori possa richiedere l’assegno in relazione ai propri figli. Ma come viene stabilito l’avente diritto se si tratta di genitori che non convivono più, con un figlio nato fuori dal matrimonio?
Secondo quanto chiarito dall’Inps – con circolare n. 36/2008 – è il genitore che convive con il minore ad aver diritto agli assegni, anche se non titolare di un autonomo diritto alla prestazione: pertanto, anche se privo di reddito, può chiedere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare sulla posizione dell’altro genitore, lavoratore dipendente non convivente.
Il genitore non sposato, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente, deve presentare al proprio datore di lavoro la domanda volta ad ottenere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare utilizzando il normale modello Anf Dip, senza indicare, tuttavia, i propri redditi nel quadro relativo ai dati reddituali.
Deve, invece, allegare alla domanda la dichiarazione reddituale resa dal genitore naturale convivente con i figli, redatta sul modello Anf/Fn: in particolare, devono essere dichiarati i redditi del genitore convivente e quelli, eventuali, dei figli del lavoratore richiedente che convivono con l`altro genitore, oltre alle modalità di pagamento desiderate (bonifico o accredito).
Il datore di lavoro, al quale il lavoratore presenta la domanda, deve erogare la prestazione direttamente al genitore naturale convivente con i figli, con le modalità di pagamento dello stesso indicate nel modello Anf/Fn.
Nel caso in cui il genitore naturale, lavoratore dipendente, non convivente con i figli non presenti spontaneamente domanda per ottenere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, la richiesta potrà essere avanzata da parte del genitore convivente privo di posizione tutelata.
In tale ultima ipotesi, l’erogazione degli assegni avverrà mediante il sistema a conguaglio, ovvero il genitore convivente privo di posizione tutelata, dovrà prima ottenere dall’Inps il rilascio dell’autorizzazione (utilizzando nella procedura sempre la causale prevista per le autorizzazioni ad includere i figli naturali) per la successiva richiesta al datore di lavoro dell’altro genitore, dovrà essere accertato che la medesima prestazione non sia stata già concessa a quest’ultimo. Chiaramente, il genitore privo di posizione tutelata che chieda l’assegno sul rapporto dei lavoro dell’altro genitore non dovrà più allegare al modello ANF/DIP il modello ANF/FN, ma dovrà indicare nell’apposito spazio i propri redditi.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps potrà procedere al pagamento sempre solo dopo aver controllato che l’erogazione del trattamento di famiglia non sia già stata effettuata o richiesta dall’altro genitore. Il genitore convivente privo di posizione tutelata dovrà specificare, nelle apposite sezioni riguardanti la titolarità della contribuzione, che sta richiedendo l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore, del quale dovrà indicare i dati anagrafici, e dovrà, inoltre, compilare direttamente la sezione riguardante la dichiarazione sostitutiva inerente i redditi del nucleo.
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