Il genitore presso il quale è collocato il figlio minore in caso di trasferimento di residenza senza il consenso dell’altro genitore non perde la responsabilità genitoriale e l’affidamento del figlio minore

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Appare interessante una decisione della Corte di Cassazione che ha emesso una decisione che riguarda il caso di una madre che per motivi di lavoro aveva deciso di trasferire la propria residenza portando con se il figlio minore senza il consenso del padre. Il padre si era opposto sostenendo che era stato violato il suo diritto a conservare la genitorialità.

Il Tribunale per i Minori di Roma su ricorso del padre aveva  emesso una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti della madre, in quanto avrebbe impedito con il trasferimento della residenza la relazione del figlio con il padre.

Tuttavia la Corte di Appello di Roma aveva ribaltato la decisione di prima istanza, in quanto – dopo avere ricordato che il provvedimento di decadenza è stato predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore essendo finalizzato a impedire ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore – aveva ritenuto il comportamento della madre non riconducibile a motivazioni egoistiche o futili ma alla ricerca di una occupazione lavorativa ed alla possibilità di fruire del sostegno dei genitori.

La questione del mutamento di residenza di uno dei genitori senza il consenso dell’altro costituisce un tema di rilevante importanza nella disciplina dei rapporti tra i genitori e figli, in quanto investe diverse posizioni soggettive.

Da una parte il diritto del genitore a trasferire la residenza – espressione di un  diritto di rango costituzionale – dall’altra il diritto dell’altro genitore alla genitorialità ed infine il diritto del figlio minore ad usufruire della presenza di entrambi i genitori.

In tale caso particolare, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto, nel solco dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale  il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori (Cass. Civ. n. 18087/20126).

Tale orientamento è stato ribadito a maggior ragione con riferimento ad un provvedimento così grave come la decadenza della responsabilità genitoriale.

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