Il Giudice ha il dovere di emettere provvedimenti provvisori e urgenti per tutelare in via di urgenza l’interesse del minore
Nell’ambito del giudizio di separazione, è ammessa la pronuncia, anche d’ufficio, di provvedimenti provvisori e urgenti prima dell’udienza presidenziale, stante la necessità di assicurare la tutela del minore anche in tale fase.
La tutela cautelare ha un ruolo essenziale nel rendere effettiva la tutela giurisdizionale e, nel caso in cui il diritto sia minacciato da un pregiudizio provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere, spetta al Giudice il potere di emanare quei provvedimenti d’urgenza che appaiano idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Un tanto è stato riconosciuto da un recente decreto del Tribunale di Padova emesso in data 28 luglio 2016.
Il Giudice – rilevato il fondato timore della madre, residente a Padova insieme alla figlia minore, che il padre, residente in Canada e sofferente di disturbi di natura psichica, possa portare e trattenere con sé la figlia all’estero o porre in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della stessa, ai quali non si potrebbe porre rimedio con condotte riparative successive – ha ritenuto sussistente l’urgenza e la provvisorietà a salvaguardia del corretto sviluppo della minore. La pronuncia sancisce che la figlia continui a risiedere presso la madre nell’attuale residenza di Padova, il divieto di espatrio senza il consenso materno e la possibilità che gli incontri della figlia con il padre si possano svolgere via skype in orari prefissati o presso i servizi sociali competenti territorialmente a Padova. L’urgenza e la provvisorietà con i quali il provvedimento è pronunciato è determinato dal fine di compiere gli accertamenti necessari per disporre le migliori condizioni dell’affidamento.
L’autorevole giurisprudenza fa riferimento tanto all’art. 336 c.c. quanto all’art. 337 ter c.c: le questioni relative alla fissazione della residenza, al diritto di visita e al diritto di espatrio rappresentanti scelte di cruciale rilevanza, sono da ricomprendersi nella previsione dell’art. 316 c.c. Provata la possibile lesività della condotta tenuta da uno dei genitori, il giudice ne valuterà la portata e i provvedimenti cautelari più opportuni da applicare al caso concreto, a maggior tutela dei figli minori, tenendo conto dell’urgenza della questione.
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