Il Giudice Italiano è sempre competente in merito alle decisioni sull’affidamento e mantenimento dei figli minori di genitori stranieri con residenza abituale in Italia nel caso di separazione e divorzio
Con riguardo alla disciplina della litispendenza internazionale disciplinata dall’articolo 7 legge 215 del 1998, deve ritenersi non astrattamente riconoscibile un provvedimento in materia di responsabilità genitoriale emesso da un giudice straniero di un Paese Terzo (extra UE) che non abbia alcun collegamento con i bambini contesi, i quali non siano nati e non abbiano mai vissuto in detto Paese e che sempre in detto Paese non abbiano la residenza abituale.
Così il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con decreto emesso in data 09/03/2017, si è pronunciato in relazione ad una controversia riguardante una donna di nazionalità egiziana, che aveva adito l’autorità giudiziaria italiana per richiedere una modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza straniera di scioglimento del vincolo riconosciuta in Italia, chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli minori a se stessa e che venisse disposto a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L’ex marito si costituiva opponendosi alle richieste avversarie, chiedendo in via preliminare, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 7 della L. 218/1995 per la contemporanea pendenza avanti all’autorità giudiziaria straniera di un procedimento in materia di affidamento dei minori, dallo stesso instaurato.
In ordine alla questione pregiudiziale concernente la litispendenza, il Tribunale osserva, pertanto, che la mera dichiarazione di pendenza di un giudizio in altro Stato è del tutto inidonea a provocare
una sospensione di un procedimento civile italiano, in quanto è necessario offrire la prova certa della pendenza all’estero di un altro procedimento giurisdizionale, della sua anteriorità rispetto a quello italiano, nonché degli altri elementi costitutivi del diritto alla sospensione. Infatti, in caso di litispendenza extra UE, diversamente dalla disciplina comunitaria (v. art. 19 reg. 2201 del 2003), non basta l’elemento soggettivo (stesse parti), ma è anche necessario che la lite abbia lo stesso titolo e lo stesso oggetto: ai sensi dell’articolo 7 legge 215 del 1998, infatti, la pendenza di un processo straniero rileva solo se “la domanda ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo”.
Dagli atti prodotti dal resistente, si comprende solo, per capi generali, che un procedimento potrebbe pendere in materia di affidamento dei figli e provvedimenti economici, ma non è dato altro
comprendere, mancando gli atti della procedura. L’eccezione è dunque inidonea a produrre qualsivoglia effetto sospensivo.
Il Tribunale inoltre riconosce che, in ogni caso, la competenza giurisdizionale è del giudice ove i minori hanno la residenza abituale ed essi risultano essere nati in Italia, ove hanno sempre vissuto. Il criterio della vicinanza è dettato dall’interesse superiore del minore la cui pregnanza comporta anche l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (in ambito UE, cfr. Cass., Sez. U., 30 dicembre 2011, n. 30646; Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 10 febbraio 2017 n. 3555). Ne consegue che un provvedimento sulla responsabilità genitoriale emesso da un giudice di uno Stato estero dove i bambini non hanno mai vissuto e nemmeno sono nati, non può produrre effetto per l’ordinamento italiano, venendo in rilievo una statuizione contraria all’ordine pubblico.
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