Il Giudice può addebitare la separazione anche in caso di presunti sospetti di infedeltà del coniuge

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A stabilirlo la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n.1136/2020 confermando l’addebito della separazione al coniuge che suscitava nella moglie plausibili sospetti di infedeltà a causa di abituali allontanamenti dalla casa coniugale.  

Con tale pronuncia la Cassazione rigettava il ricorso di un marito che contestava il provvedimento impugnato per contraddittoria motivazione, eccependone il vizio ex art. 151 c.c.

Il marito sosteneva la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, determinata dal reiterato rifiuto della moglie di continuare a seguirlo e sostenerlo, negando, altresì, che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse stata causata dalla propria infedeltà sulla base di un adulterio presunto per il quale gli elementi indiziari raccolti non avevano accertato una relazione extraconiugale.

La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso poiché il motivo prospettato sollecitava alla Corte un accertamento di merito, precluso in sede di legittimità, aggiungendo, altresì, che parte ricorrente non avrebbe criticato il provvedimento impugnato, conforme a giurisprudenza consolidata, nella parte in cui evidenziava che la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà renda addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio.

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