Il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti non sempre è dovuto dal genitore non collocatario in caso di separazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12952/2016, si è pronunciata sulla questione riguardante l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni nel caso in cui essi non siano economicamente autosufficienti.
Nel caso specifico, il ricorso per Cassazione era stato proposto dal padre di due figli ultratrentenni, non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre da cui era separato, ai quali era costretto a versare un contributo mensile di € 929,62 a titolo di mantenimento.
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Bari aveva dato ragione al padre, revocando l’assegno mensile in favore dei figli; in sede di Appello la decisione era stata però riformata sulla base del fatto che non era stata data prova del raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli da parte del padre su cui gravava l’onere della prova.
Il padre a questo punto decide di ricorrere in Cassazione; i motivi di ricorso sono differenti in ragione delle diverse situazioni in cui versano i figli. La figlia trentatreenne del ricorrente, infatti, ha brillantemente completato il corso di studi in Medicina ottenendo poi l’abilitazione in Odontoiatria e acquisendo esperienza e professionalità tali da rendere non difficoltoso il reperimento di una posizione lavorativa in linea con il suo percorso formativo. Diversa è invece la situazione del figlio trentenne il quale, nonostante gli fossero stati forniti mezzi e opportunità, non è riuscito a completare gli studi e a crearsi una base formativa e professionale da cui partire per trovare un’occupazione.
Secondo il ricorrente ad entrambi sono stati dati gli strumenti idonei per studiare, specializzarsi al fine di reperire un’occupazione in linea con le loro aspirazioni ed il fatto che entrambi si trovino in una situazione di non indipendenza economica è imputabile esclusivamente alla loro inerzia o alla loro non volontà di emanciparsi.
La Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso del padre argomentando la sua decisione sulla base del principio secondo cui, in caso di separazione, grava sul genitore non convivente l’obbligo ci contribuire al mantenimento dei figli e che tale obbligo viene meno nel momento in cui il figlio diventa autosufficiente o nel momento in cui si accerta che, per colpa, non riesce ad ottenere un’adeguata autonomia economica, prova che spetterà al genitore obbligato fornire. In altre occasioni la Cassazione, ad esempio nella sentenza n. 1858/2016, aveva già negato il diritto di mantenimento a due figli maggiorenni i cui genitori erano giunti a dimostrare che i ragazzi, nonostante avessero avuto l’opportunità di studiare e di crearsi una professione, non ne avessero tratto profitto, risultando essere molti anni fuori corso.
Allo stesso modo la Corte ragiona anche in questo caso; la valutazione che porta a stabilire se l’obbligo di mantenimento permane o viene meno è per forza di cose discrezionale e si deve basare su circostanze fattuali concrete quali l’età del figlio, le sue aspirazioni, la situazione del mercato del lavoro della zona in cui vive, la durata del percorso di studi intrapreso e le capacità economiche dei genitori. Secondo la Corte poi, l’onere della prova può anche essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, come in questo caso.
Nel caso in questione quindi l’età e la situazione concreta dei due figli ha portato la Corte ad accogliere il ricorso del padre rinviando la questione alla Corte di Appello di Bari che, alla luce dei principi esposti, dovrà rivalutare la questione.
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