Il mantenimento dei rapporti familiari non deve essere imposto al figlio minore che si oppone di frequentare il genitore in caso di separazione o divorzio
Si ritiene particolarmente interessante porre in evidenza un provvedimento del Tribunale di Torino (sez. VII civ. – decreto 4 aprile 2016) che – uniformandosi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che prescrivono al Giudice di individuare e di concretizzare il diritto del genitore a mantenere il legame con i figli nell’ottica prevalente di favorire l’interesse superiore del minore – ha deciso che il mantenimento dei rapporti familiari non deve essere imposto al minore che si oppone di frequentare l’altro genitore, al fine di tutelare l’interesse del minore.
La decisone del Tribunale di Torino nasce da un caso particolare che ha visto protagonista un padre separato che ha deciso – dopo avere lamentato il rifiuto della figlia minore di incontrarlo e di vederlo – di ricorrere al Giudice al fine di imporre alla stessa di riprendere i rapporti , previa consulenza tecnica di ufficio psicologica volta ad accertare se l’origine di tale rifiuto fosse da ricondurre ai condizionamenti psicologici posti in essere dalla madre.
La madre contestava le richieste del padre e richiedeva che il diritto di visita dello stesso venisse regolato nel rispetto della volontà della figlia minore ed il Collegio giudicante rigettava la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulata dal padre in quanto generica ed esplorativa e, quindi, inutilizzabile per individuare i fatti a sostegno della domanda. Inoltre, la figlia minore nel corso dell’audizione in giudizio aveva chiaramente dichiarato di non sentirsi a suo agio con il padre atteso il suo comportamento prepotente ed aggressivo.
Dall’esame della decisione del Tribunale di Torino emerge che il Giudice, adottando il criterio di giudizio previsto dall’art. 337 ter comma 2 c.c. (“il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore”), ha ritenuto, nel caso concreto, che l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto di visita del padre deve avvenire avendo come criterio di riferimento l’interesse superiore del minore che sconsigliano l’adozione di provvedimenti impositivi di rapporti, visite ed incontri in quanto non garantiscono e tutelano il predetto interesse del minore ad una proficua bigenitorialità ed ad una crescita serena ed equilibrata.
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