Il mantenimento del figlio disoccupato da parte dei genitori
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa quando raggiungono la maggiore età ma perdura finché non abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ex art. 147 e 148 del codice civile, non cessa quando quest’ultimi raggiungono la maggiore età, ma perdura finché il genitore non da prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Se il figlio inizia un’attività lavorativa che successivamente viene a cessare, il genitore, per non avere più l’obbligo al mantenimento, deve dimostrare:
- l’inizio di un’attività lavorativa;
- che il successivo stato di disoccupazione sia dipeso da un comportamento attribuibile al figlio stesso.
Nell’accertare il comportamento del figlio si devono guardare le sue aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e post universitario e la situazione attuale del mercato del lavoro in particolare lo specifico settore in cui ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.
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