Il marito viene assolto se non mantiene la moglie che non cerca lavoro

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Il marito viene assolto se non mantiene la moglie che non cerca lavoro

Nei confronti del marito che omette il versamento dell’assegno di divorzio non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se non viene accertato l’effettivo stato di bisogno della moglie.

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una recente sentenza innovativa che impone ai Giudici di merito (Tribunali e Corti di Appello) di accertare in modo rigoroso l’effettivo stato di bisogno in cui versa la moglie non risultando sufficiente quanto emerge dal procedimento civile divorzile (cfr. Cass Pen . 25562/2022).

In altri termini, la Cassazione ritiene che l’elemento dell’effettivo stato di bisogno della persona offesa – che costituisce il presupposto della fattispecie criminale prevista e punita dall’art. 570 c.p. – non può essere desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o di divorzio.

Il relativo accertamento in sede penale non può essere meno rigoroso quanto alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi.

Si è infatti più volte affermato che l’impossibilità di far fronte al pagamento dell’assegno di separazione o divorzio – il cui omesso versamento è sanzionato dall’articolo 570 c.p – deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato.

Per converso, anche con riferimento allo stato di bisogno dell’avente diritto non possono essere dirimenti la mancanza di un proprio reddito o una situazione di mera disoccupazione, essendo necessario invece accertare l’impossibilità del suddetto soggetto a procurarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere all’aiuto di terzi soggetti.

Ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, va dimostrato che la moglie si sia inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un’occupazione retribuita e quindi l’impossibilità di procurarsi da sola i mezzi di sussistenza.

 

Menu