Il padre che non acconsente ad incontrare la figlia in presenza di terzi decade dalla responsabilità genitoriale

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A chiarirlo è la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 32525/2018 che rigetta il ricorso principale, fondato su tre motivi, depositato da un padre decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.

La vicenda vede il Tribunale per i minorenni delle Marche pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, accertato che il padre manifestava disinteresse nei confronti della figlia e interrompeva ogni rapporto con la stessa per non voler sottostare alla regolamentazione del diritto di visita disposto dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Atteso che la Corte d’Appello di Ancona, a sua volta respingeva il reclamo proposto avverso la pronuncia del giudice di prime cure, il padre adiva la Corte di Cassazione in base a tre motivi di gravame.

Il Collegio rigetta il ricorso. In particolare la Corte ritiene infondato il secondo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 cod.civ. sotto il profilo della mancata verifica delle ragioni addotte dal padre e dell’attuale capacità genitoriale di quest’ultimo al fine della ripresa del rapporto con la figlia nell’interesse della stessa, richiamandosi alle motivazioni formulate sul punto dalla Corte d’Appello, chiarendo che le ragioni addotte (dal padre) a giustificazione dell’interruzione degli incontri con la figlia (incontri che erano all’epoca consentiti solo alla presenza di terzi) dovevano considerarsi –incentrate sulla volontà di voler salvaguardare la propria dignità di uomo e di padre, o meramente pretestuose ovvero, se sincere, tali da manifestare, con orgogliosa anteposizione della propria dignità di uomo e di padre alla necessità di coltivare i rapporti con la figlia, una palese sottovalutazione del ruolo genitoriale, con grave pregiudizio per la minore.

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