Il padre che non mantiene i figli può essere condannato a risarcire i danni morali in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare che può essere accertata incidentalmente dal giudice civile

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Il marito che non adempie agli obblighi che derivano dal divorzio e non versa il mantenimento dei figlie l’assegno divorzile all’ex moglie può essere chiamato a risarcire il danno cagionato anche se il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è accertato solo in via incidentale.

In tal senso di è espresso il Tribunale di Roma (cfr. sentenza n. 17144/2018) in una vicenda riguardante una coppia di ex coniugi. Nel corso del giudizio era stato dimostrato che il marito non avesse assolto gli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno divorzile all’ex coniuge, sottraendosi a quanto gli imponeva la sentenza di divorzio.

La condotta posta in essere dal marito è risultata idonea ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento  psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio dal fatto di reato.

In tale turbamento si sostanziava il danno morale che è risarcibile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. tenendo conto, nel caso di specie, della gravità dei fatti e del protrarsi nel corso degli anni della condotta del marito che peraltro aveva esposto la moglie ed i figli ad uno sfratto per morosità.

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