Il proprietario di un immobile concesso in locazione può chiedere all’inquilino oltre allo sfratto per morosità anche l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento dei canoni di locazione
Il locatore, nel caso in cui voglia intimare al conduttore lo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) ha la facoltà di ottenere, altresì, un’ingiunzione di pagamento per i canoni pregressi e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto.
Questa possibilità è prevista espressamente dall’art. 664 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 658 c.p.c. che consente al locatore di chiedere al Giudice, nello stesso atto in cui intima al conduttore moroso lo sfratto, l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
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Il vantaggio di tale tipo di ingiunzione ex art. 664 c.p.c., rispetto al decreto ingiuntivo previsto e disciplinato dall’art. 633 c.p.c, si ravvisa nella circostanza che tale provvedimento è immediatamente, seppur provvisoriamente, esecutivo ex lege.
Con tale formula si intende dire che il decreto emesso costituisce sin da subito titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e quindi strumento idoneo per iniziare l’esecuzione forzata, senza dover attendere un ulteriore provvedimento giudiziale di autorizzazione o concessione dell’esecutorietà stessa, ferma restando la possibilità del conduttore moroso/ingiunto di proporre opposizione nei quaranta giorni successivi alla sua emissione.
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Si tratta di uno degli sporadici casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di c.d. “condanna in futuro”, in quanto, l’emissione di tale tipo d’ingiunzione, consente al giudice adito di pronunciare “decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”: pertanto, la condanna è richiesta per crediti futuri, in quanto si è alla presenza di un inadempimento in atto (quello relativo ai canoni scaduti), che rende verosimile o probabile che l’inadempimento si estenderà ai crediti futuri.
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