Il ricorso cautelare a presidio del “diritto di controllo” del socio non amministratore di srl

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Il provvedimento in commento è stato pronunciato ad esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso ante causam avanti la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia: giudizio cautelare in cui il ricorrente – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo – aveva lamentato la mancata ed immotivata esibizione ed ostensione della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società di capitali del quale egli era socio.

Infatti l’amministratore aveva manifestato una disponibilità solo apparente ad ogni richiesta formulata dal socio in tal senso, sino a quando quest’ultimo, resosi conto che l’accesso non sarebbe mai stato autorizzato spontaneamente, decideva di adire l’autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c.

Il Tribunale Veneziano accoglieva la domanda del ricorrente affermando, in primo luogo, che il diritto alla consultazione ed ispezione dei libri sociali e della documentazione relativa all’amministrazione societaria è un diritto incondizionato e riservato al socio che non riveste la carica di amministratore, diretto a consentire l’ispezione sociale ed il controllo sulla gestione societaria, che prevede anche la facoltà di estrarre copia di tale documentazione.

Rigettate tutte le eccezioni della società, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia accoglieva la prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo, ordinando alla resistente di consentire al socio, anche tramite professionisti di fiducia, di ispezionare la documentazione societaria, disponendo che la stessa cominciasse a renderla accessibile per l’ispezione e fissando una penale per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c., condannando altresì parte resistente a rifondere al socio ricorrente le spese di lite, liquidate in  € 5.213,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge.

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