Il rinnovo del contratto di locazione stipulato dal locatore con il conduttore non si estende anche al contratto di sublocazione che pur essendo collegato al primo conserva una propria autonomia negoziale, richiedendo il consenso del sub-conduttore
Nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato, come contratto derivato, un contratto di sublocazione avente ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.
Questo è il principio di diritto sancito recentemente dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 6390 del 15/03/2018 in riferimento ad un caso di proroga del contratto di locazione al quale accedeva un contratto di sublocazione, che erroneamente si era ritenuto tacitamente prorogato per effetto del rinnovo del contratto principale, concluso esclusivamente dalla locatrice con il conduttore, senza nemmeno avvertire la sub-conduttrice dell’immobile, che non intendeva accettare le condizioni previste nel nuovo contratto.
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Il Tribunale di primo grado accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, decisione poi riformata dalla Corte di Appello, sulla base della natura non novativa dell’accordo stipulato dalla locatrice e dal conduttore, successivamente alla scadenza del contratto di locazione, che avrebbe pertanto dovuto estendersi anche al contratto derivato di sublocazione, non vertendo l’accordo raggiunto su elementi essenziali quali l’ammontare del canone e/o la durata del rapporto, che rimanevano invariati.
La Corte di Cassazione, investita dal ricorso presentato dalla sub-conduttrice, osservava che il contratto di sublocazione aveva una durata determinata – sei anni più sei anni – con la conseguenza che decorso il termine di durata, il contratto si era estinto per sua naturale cessazione, a nulla rilevando quanto pattuito tra sublocatore e locatrice, sia esso un rinnovo od una semplice proroga. Prescindendo, pertanto, dalla natura novativa o meno dell’accordo intervenuto tra locatrice e sublocatore, l’art. 1595 c.c. prevede che la nullità o risoluzione del contratto di locazione non devono pregiudicare la posizione del sub-conduttore, e da ciò si desume che il rinnovo del contratto di locazione è inefficace nei confronti di quest’ultimo.
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