Il risarcimento dei danni non patrimoniali in seguito alla violazione dell’obbligo coniugale di fedeltà nei procedimenti di separazione e divorzio

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La dignità e la personalità di ogni membro della famiglia rappresenta un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di un altro componente del nucleo familiare, costituisce il presupposto della responsabilità civile. Qualora sia la violazione del dovere di fedeltà a ledere diritti costituzionalmente protetti, sarà configurabile un illecito civile endofamiliare che potrà dar luogo al risarcimento dei danni. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4470/2018 specificando, tuttavia, che il danno lamentato deve essere oggetto di un’autonoma azione, oltre ad essere specificamente allegato e provato.

Nel caso di specie, conclusosi il primo grado con la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, la moglie ricorre in Cassazione per ottenere anche il risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali la dignità, la riservatezza, l’onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità psicofisica.

Pur riconoscendo, infatti, la violazione della dignità e dell’onore del coniuge, il Collegio nega in quella sede il risarcimento poiché la lesione di diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza alla violazione del dovere di fedeltà, doveva essere specificamente allegato e provato solo attraverso un’autonoma azione civile.

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