In una causa civile intentata dal proprietario di un immobile adibito a casa di villeggiatura nella nota località turistica di Gallipoli l’avv. Alessandro Luciano ha assistito il proprietario per richiedere il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante.

Il proprietario lamentava in particolare di avere subito dei danni originati da infiltrazioni d’acqua, provenienti dalla rottura di un tubo di alimentazione della lavatrice posta in un appartamento di proprietà della controparte.

La controparte nel difendersi allegava che in realtà le infiltrazioni avevano origine dalla rottura di un tubo idrico di scarico adducente la fognatura condominiale.

L’avv. Alessandro Luciano al fine di difendere il proprietario dell’abitazione di villeggiatura per comprovare l’esistenza dei danni e la loro origine consigliava al cliente di inserire nella causa civile i seguenti elementi difensivi:

  • il Giudice su richiesta dell’avv. Luciano disponeva un accertamento tecnico preventivo per l’individuazione della causa dell’infiltrazione di acqua;
  • veniva citato dall’avv. Luciano come testimone l’amministratore del condominio che nell’immediatezza dei fatti aveva constato personalmente che l’allagamento traeva origine dalla rottura del tubo di alimentazione della lavatrice.

All’esito dei vari gradi di giudizio, la Corte Suprema di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello di Lecce, la quale accogliendo le argomentazioni difensive dell’avv. Alessandro Luciano accertava la responsabilità della proprietaria dell’appartamento sovrastante, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto dall’istruttoria di causa era emerso che le infiltrazioni d’acqua provenivano dal piano superiore senza poter individuare l’origine precisa a causa della vasta diffusione delle macchie di umido (cfr. Cass Civ. sentenza n. 02332/2018).

La Corte Suprema di Cassazione nel rigettare il ricorso della controparte enunciava il seguente principio di diritto: l’art. 2051 cc. – che disciplina i danni provocati dalle cose di cui si ha la custodia – “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode”.

Sulla base di questo principio, pertanto, le censure formulate dalla controparte sono state rigettate ed il proprietario della casa di villeggiatura difeso dall’avv. Alessandro Luciano è stato risarcito di tutti i danni patrimoniali subiti all’arredamento, alle suppellettili, alle pareti ed ai rivestimenti dei pavimenti.

sentenza Cass. Civ. n. 02332-2018

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