Il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza non esclude la sospensione del procedimento penale con messa alla prova

La guida effettuata in stato di alterazione psicofisica, a seguito dell’uso di sostanze alcoliche, comporta il ritiro immediato della patente di guida e, qualora venga rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l, la condotta integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S..

In tali ipotesi, è concessa al conducente la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Si tratta di un beneficio che consente al richiedente di evitare la sanzione penale svolgendo, in luogo della stessa, un’attività non retribuita e socialmente utile.

Durante tale periodo il soggetto è affidato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna che effettua controlli sull’andamento della prova per riferirli all’Autorità Giudiziaria che, in caso di esito positivo, emette il provvedimento con cui dichiara estinto il reato.

Di recente, l’avv. Luciano ha presto assistenza difensiva ad un soggetto imputato in un procedimento penale per guida in stato di ebrezza a causa della quale cagionava un incidente stradale.

Il Gip del Tribunale di Padova, a seguito della richiesta di messa alla prova avanzata dalla difesa, riteneva sussistenti i presupposti per concedere il beneficio.

Infatti, oltre al rispetto del limite di pena detentiva non superiore a quattro anni e alla mancata fruizione del beneficio in precedenza, il difensore depositava in udienza la lettera di disponibilità ad accogliere l’imputato da parte dell’ente, nonostante la comunicazione dell’UEPE dell’elaborazione del programma di trattamento in un momento successivo.

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