Il semplice allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale non è sempre causa di addebito della separazione all’altro coniuge

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Uno dei principi cardine in punto di addebito nella separazione è quello secondo cui l’allontanamento dalla casa coniugale, senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale.

Tuttavia, tale comportamento non costituisce di per sé motivo di addebito. È sempre necessario verificare se l’allontanamento sia l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa della stessa.

In poche parole: se la rottura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, tale condotta non può essere considerata causa della rottura in questione, con l’ovvia conseguenza che l’addebitabilità della separazione al coniuge che si è allontanato deve essere esclusa, senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisce violazione dei suoi doveri coniugali o meno.

In una recente pronuncia della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 7163/2016) è stato, inoltre, chiarito che, in presenza di un’insanabile e permanente conflitto familiare, l’abbandono della casa familiare da parte di uno dei due coniugi è legittimo e non può essere considerato causa di addebito della separazione, anche in mancanza di violenza o della prova della sussistenza della stessa.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito di primo e di secondo grado che, nel pronunciare la separazione tra i coniugi, avevano accolto la domanda di addebito del marito nei confronti della moglie, in quanto quest’ultima avrebbe abbandonato il domicilio coniugale ingiustificatamente. Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di alcune importanti circostanze.

Innanzitutto, i litigi tra i coniugi, oltre ad esser molto accesi, erano all’ordine del giorno ancor prima dell’allontanamento. In secondo luogo, la moglie aveva preso la decisione di abbandonare la propria casa familiare proprio in seguito all’ennesimo litigio violento, temendo per la propria incolumità e per quella del figlio nascituro. In ultima analisi, la stessa non era mai più riuscita a rientrare in casa perché il marito aveva subito sostituito le serrature, così impedendole di accedervi.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito avrebbero errato nel fondare l’addebito a carico della moglie sulla base della mera circostanza del suo allontanamento.

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che da tali circostanze potesse, al contrario, desumersi una situazione di conflitto permanente, indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi, tale da giustificare l’allontanamento della moglie.

In questi casi, pertanto, l’allontanamento dal domicilio coniugale è del tutto legittimo e non può esser posto a fondamento di una decisione di addebito nel giudizio di separazione.

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