Il sequestro conservativo: un utile strumento a tutela delle garanzie di pagamento del credito

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Il sequestro rappresenta il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria. Il codice di procedura civile ne prevede due tipi:

a) il sequestro giudiziario, diretto ad assicurare la custodia di cose mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni delle quali sia controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea, ovvero di libri, registri, campioni o altre cose da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all’esibizione o comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea, esso serve quindi ad agevolare la fruttuosità pratica di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale;

b) il sequestro conservativo, viene chiesto dal creditore ed ha per oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme o cose a lui dovute e tende ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore stesso contro il pericolo di sottrazioni e alterazioni. Si tratta di un’anticipazione del pignoramento fondata su due presupposti:

1) la ragionevole apparenza del diritto, ossia la probabile fondatezza della pretesa creditoria (fumus boni iuris);

2) il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito (periculum in mora).

Quest’ultimo presupposto non deve dipendere, peraltro, da un apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi desumibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, non essendo quindi necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda le disposizioni del codice civile, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di sequestro, quello conservativo trova un riferimento esplicito anche negli articoli 2905 e 2906 c.c. Con particolare riferimento all’articolo 2905 c.c., esso sancisce che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile e che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’efficacia dell’alienazione.

Si tratta, in sostanza, di una misura cautelare e preventiva, il cui scopo è far sì che, in vista dell’esecuzione forzata, alcuni beni vengano conservati.

Gli atti dispositivi del debitore sui beni sequestrati non esercitano alcun effetto nei confronti del sequestrante.

In pratica, la funzione del sequestro conservativo può essere assimilata a quella vincolante del pignoramento.

Esso assume particolare utilità nel caso in cui il creditore non abbia un titolo esecutivo e non sia in conseguenza in grado di procedere all’espropriazione dei beni del creditore.

In ragione della sua natura, il sequestro conservativo, così come quello giudiziario, perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla sua autorizzazione.

Il sequestro conservativo, in quanto anticipazione del pignoramento, si esegue nelle stesse forme di quest’ultimo.

Di conseguenza, l’attuazione è diversa a seconda che il sequestro conservativo cada su beni mobili, su crediti o su beni immobili.

Nel primo caso, i beni pignorabili sono solo quelli del debitore e non quelli dei terzi. Tuttavia, si presumono del debitore quelli che si trovano nella sua casa o negli altri luoghi a lui appartenenti, secondo quanto previsto dall’articolo 513 c.p.c.. Una volta sequestrati, i beni mobili vengono affidati a un custode.

Nel caso dei crediti, invece, la procedura del sequestro è quella di notificare il relativo atto sia al sequestrato che al suo debitore. Il sequestrato viene inoltre citato a comparire all’udienza fissata dal sequestrante, alla quale il terzo debitore è tenuto a comparire solo quando i crediti nascono da rapporto di lavoro.

Il sequestro si perfeziona se il debitore del sequestrato rende, in udienza o per iscritto a seconda dei casi, la dichiarazione in cui riconosce tale suo “status”.

Nel caso in cui ciò non avvenga, il creditore deve chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo e solo una volta ottenuto potrà proseguire il processo.

Infine, in caso di beni immobili, il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari in cui i beni sono situati e la custodia è disciplinata analogamente che per il pignoramento.

Il giudice istruttore può in ogni momento disporre con ordinanza non impugnabile la revoca del sequestro conservativo, se il debitore presta idonea cauzione per l’ammontare del credito e per le spese. In tal caso il vincolo si trasferisce dai beni sequestrati alla cauzione.

Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il pignoramento, in caso di sequestro la cauzione non deve necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro, ma può consistere anche in una fideiussione bancaria e/o assicurativa stipulata appositamente a garanzia del credito.

Nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte in pignoramento.

 

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