Il solo fatto di leggere lettere, di qualunque genere, indirizzate ad un coniuge è sufficiente ad integrare il reato di violazione della corrispondenza
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, con sentenza del 3 maggio n. 18462, che la mera apertura di una lettera chiaramente indirizzata ad altri, a prescindere dal tipo di missiva, integra il delitto di violazione di corrispondenza sanzionato dall’art. 616 del codice penale.
Nel caso in questione, era accaduto che la moglie, lasciando la casa coniugale nella quale aveva abitato con il marito dal quale si stava separando, aveva a lui comunicato i recapiti della nuova residenza presso la quale si sarebbe trasferita. Nonostante tale indicazione, il marito aveva aperto una missiva, una bolletta relativa i consumi delle utenze pertinenti la casa coniugale, indirizzata alla moglie.
A nulla sono valse le difese del marito il quale è ricorso alla Corte di Cassazione contro la sua condanna basandosi su due ordini di motivi : da un lato sosteneva che non fosse stato provato il dolo necessario per la configurazione del predetto delitto; riteneva, inoltre, che non fosse stata tenuta in sufficiente considerazione dai giudici di prima e seconda istanza la scriminante di aver agito presumendo il consenso dell’avente diritto.
La Cassazione smonta la strategia difensiva del ricorrente affermando che la prova del dolo generico, è stata raggiunta dal momento in cui, come da egli stesso affermato, la lettera non è stata aperta per mero errore ma con la “consapevolezza di prendere coscienza del contenuto di corrispondenza diretta esclusivamente ad altri” e ciò è quanto basta ai fini della configurazione del reato; in secondo luogo la Corte afferma che l’indicazione da parte della moglie del nuovo indirizzo non consente al ricorrente di nascondersi dietro la causa di non punibilità del presunto consenso dell’avente diritto, in quanto tale indicazione costituisce chiaro segnale della volontà della moglie di ricevere lì la corrispondenza a lei indirizzata.
Per la Cassazione, dunque, nel momento stesso in cui si ha la consapevolezza di aprire una missiva, di qualunque genere, fosse anche una bolletta come in questo caso, indirizzata ad altri si compie delitto di violazione di corrispondenza essendo a tal fine sufficiente il dolo generico.
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