Il Tribunale di Milano recepisce i principi di diritto della recente ed innovativa sentenza della Cassazione sull’autosufficienza del coniuge per il riconoscimento dell’assegno di divorzio
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 22 maggio 2017 emessa per l’adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in un procedimento per divorzio dei coniugi, ha recepito i nuovi criteri di interpretazione dell’art. 5 Legge del divorzio (L. 898/1970) così come indicati dalla storica sentenza della Cassazione Civile n. 11504/2017.
Secondo l’indirizzo tradizionale, i mezzi adeguati per determinare l’assegno divorzile devono essere raffrontatati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Sulla scorta del nuovo insegnamento (Cass. n. 11504/2017) il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio non è più il raffronto con il pregresso tenore di vita bensì il riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età , al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Per indipendenza economica, dunque, prosegue il Tribunale di Milano deve intendersi la capacità per una determinata persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). In questo senso, un parametro di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che ad oggi è di € 11.528,41 annui ossia circa € 1.000,00 mensili).
Mentre un ulteriore parametro, per adattare in concreto il concetto di indipendenza può essere anche il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
In definitiva, per il Tribunale di Milano guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e collocandone i principi nel caso di specie, po’ ipotizzarsi una prognosi negativa circa la spettanza dell’assegno di divorzio alla richiedente.
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