Il volontario abbandono del tetto coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione
La vicenda vedeva la Corte d’Appello di Roma riformare parzialmente la pronuncia del Giudice di prime cure che respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, in punto rilevando che tra i coniugi era da subito emerso, nella breve esperienza matrimoniale (essendosi i coniugi separati di fatto sin dal 2004-2005), una mancata costruzione, da parte di entrambi, di un “rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”, cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola moglie.
La Corte, infatti, ravvisava come dall’attività istruttoria espletata in corso di causa non fosse emerso in maniera incontrovertibile l’abbandono volontario della donna dalla casa coniugale, bensì una crisi coniugale già in atto e pregressa rispetto all’allontanamento della stessa.
Proposto ricorso in Cassazione da parte della moglie nei confronti del marito che resisteva con controricorso e ricorso incidentale, lamentando – con secondo motivo di gravame- l’errata valutazione della condotta atteso il suo allontanamento dall’abitazione familiare senza nessuna giustificazione, i Giudici di legittimità ne dichiarano l’inammissibilità perché tesi a sollecitare l’esame nel merito delle risultanze processuale
La Corte, in particolare, nell’escludere l’addebito della separazione a carico della moglie nella fattispecie in esame, ribadisce un principio di diritto più volte enunciato dai Giudici di legittimità secondo cui l’abbandono del tetto coniugale costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
L’addebito della separazione, pertanto, non si verifica solo ove venga provato – e l’onere della prova incombe su colui il quale abbandoni il tetto coniugale- che l’allontanamento sia stato causato dalla condotta dell’altro coniuge o si sia verificato come diretta conseguenza quando la convivenza si fosse già resa intollerabile.
Argomenti
- Amministrazione di Sostegno (7)
- Diritto Condominiale (6)
- Diritto del lavoro (23)
- Diritto di Famiglia (408)
- Diritto fallimentare (4)
- Diritto penale della circolazione stradale (7)
- Diritto penale e procedura penale (84)
- Diritto penale sanitario (3)
- Infortunistica stradale (5)
- Locazioni e sfratti (24)
- Novità e Notizie (2)
- Obbligazioni e contratti (54)
- Responsabilità extracontrattuale (42)
- Responsabilità medica (4)
- Risarcimento per eccessiva durata dei processi (1)
- sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada (3)
- Separazione e Divorzio (356)
- Successioni e Testamenti (4)