Immissioni acustiche intollerabili e doveri della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino
L’inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione, nella gestione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tende a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, poiché una tale domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”.
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20571 del 06/09/2013 ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avanzata da un cittadino affinché fosse inibita l’immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità dal confinante plesso scolastico, costituito da una scuola elementare e da una dell’infanzia ed affinché gli fossero risarciti i danni alla salute derivanti dalle immissioni.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’eliminazione delle cause delle immissioni, che rientra tra quelle negatorie di natura reale a tutela della proprietà, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse.
Il privato aveva difatti richiesto, nel giudizio di primo grado, sia la cessazione delle immissioni acustiche in quanto illegittime, sia la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle suddette immissioni. L’attore, inoltre, non ha dedotto alcun atto amministrativo inciso dall’emesso ordine di non fare, che non costituiva dunque oggetto del giudizio, avendo fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico, suscettibile di influire sulla salute e sui diritti patrimoniali.
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