In caso di affidamento di figli minori di genitori separati il pernottamento del bambino in tenera età con il padre può non essere riconosciuto dal Tribunale
Con una recente pronuncia del 05/05/2017 il Tribunale di Roma, ribadendo la propria posizione già espressa con sentenza del 14/06/2011, stabilisce che, in tema di affidamento condiviso del figlio minore, il regime ordinario di frequentazione, da parte del genitore non collocatario, può applicarsi soltanto a partire dall’inizio del ciclo scolastico elementare.
Secondo il Collegio del Tribunale Capitolino, la tenera età del minore impone un’introduzione graduale di pernotti continuativi, al fine di evitare un distacco troppo prolungato ed improvviso del bambino dal genitore di riferimento, solitamente la madre, in quanto, nei primi anni di vita, il bambino si identifica prevalentemente con un genitore c.d. referente, con il quale è in grado di relazionarsi, estendendo gradualmente il suo percorso conoscitivo ad altri adulti. Questo esclude, pertanto, che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza.
Di conseguenza, solo da quando il minore compie tre anni è possibile l’introduzione del pernottamento continuativo presso il genitore non collocatario, favorendo dapprima i periodi di vacanza estiva e le festività e poi, gradualmente, ulteriori periodi. Per poter giungere a un regime “ordinario” di frequentazione, invece, bisogna attendere l’inizio del ciclo scolastico elementare, momento in cui il bambino acquisisce finalmente il senso del tempo.
Medesima posizione era stata assunta dal Tribunale Capitolino anche nel 2011, in un caso di contrasto sulla questione del pernottamento di minori in tenera età, ove veniva previsto, con gradualità, il pernottamento presso la casa paterna a partire dai tre anni. Successivamente al compimento da parte del minore dei tre anni e sei mesi di età, si sarebbe potuto intensificare la frequentazione paterna, al fine di consentire la maturazione e il consolidamento del legame del padre con il figlio e un progresso nelle capacità paterne di accudimento del bambino. Superata tale età, non vi sarebbero stati più ostacoli all’ampliamento della frequentazione del minore con il padre, consentendo il pernottamento presso di lui, al fine di consentire una bigenitorialità effettiva.
A riguardo, comunque, val la pena ricordare che, anche nei casi in cui il minore non sia più piccolissimo, si ritiene opportuno, nell’interesse del figlio, evitarne il pernottamento col genitore non collocatario nei giorni infrasettimanali, preferendo quello nei week end e nei periodi di vacanza scolastica.
Argomenti
- Amministrazione di Sostegno (7)
- Diritto Condominiale (6)
- Diritto del lavoro (23)
- Diritto di Famiglia (408)
- Diritto fallimentare (4)
- Diritto penale della circolazione stradale (7)
- Diritto penale e procedura penale (84)
- Diritto penale sanitario (3)
- Infortunistica stradale (5)
- Locazioni e sfratti (24)
- Novità e Notizie (2)
- Obbligazioni e contratti (54)
- Responsabilità extracontrattuale (42)
- Responsabilità medica (4)
- Risarcimento per eccessiva durata dei processi (1)
- sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada (3)
- Separazione e Divorzio (356)
- Successioni e Testamenti (4)