In caso di assenza del genitore il figlio può chiedere il risarcimento del danno esistenziale ma lo deve provare
Il figlio, che lamenta un danno esistenziale in ragione della mancata presenza della figura paterna per averlo privato nella propria vita dell’apporto affettivo ed economico, ha l’onere di provare il pregiudizio esistenziale lamentato.
Sul punto la Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ. 5652/2012 – Cass. Civ. 3079/2015) pur confermando che la violazione dei doveri di istruzione ed educazione dei genitori può integrare gli estremi dell’illecito civile ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti e comportare il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., evidenzia come in questa ipotesi devono, sussistere tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale e la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dal titolare dell’interesse leso (SS.UU. n. 26972/2008).
Pertanto, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato dovendo consistere in un significativo cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto, per il quale il danneggiato è onerato di una allegazione circostanziata e quindi riferita a fatti specifici e precisi, non dovendosi limitare a enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Il danneggiato ha, quindi, l’onere di allegare e provare il danno concretamente subito, non potendosi limitare a quelle generiche allegazioni che sovente si adducono al riguardo nella prassi giudiziaria.
Pure essendo ammissibile che la prova di un siffatto danno sia di natura presuntiva, a maggior ragione a tal fine il danneggiato deve allegare in atto di citazione i fatti concreti e specifici dai quali vuole collegare in via presuntiva l’esistenza del danno che ne è conseguito, non potendosi altrimenti ritenere che abbia adempiuto l’onere anzidetto quale gli incombe in qualità di attore.
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