In caso di autosufficienza economica del figlio maggiorenne cessa in modo irreversibile l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori

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Con decreto del 26/11/2014, la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania, che aveva revocato l’obbligo, a carico di un padre, di corrispondere in favore del figlio maggiorenne un assegno di mantenimento, in considerazione del raggiungimento, da parte di quest’ultimo, dell’autosufficienza economica, sebbene il figlio si trovasse momentaneamente disoccupato.

I giudici di secondo grado hanno difatti ribadito il principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l’autonomia economica, mediante l’espletamento di un’attività lavorativa corrispondente alla professionalità acquisita, si deve escludere alcuna rilevanza alla sopravvenienza di circostanze ulteriori, quali un transitorio stato di disoccupazione del figlio, che pur rendendolo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far rivivere l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori. In casi simili, può sorgere eventualmente il diritto agli alimenti, che poggia su presupposti e requisiti completamente differenti, rispetto all’assegno di mantenimento.

Il Tribunale aveva, infatti, correttamente valutato che il figlio di anni 23, in possesso del titolo di studio di licenza media, era stato assunto nel 2011, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, da un’impresa edile come aiuto muratore. Tale attività lavorativa, è stata, pertanto, considerata indice di un adeguato inserimento del figlio nel mondo del lavoro, in base sia alla sua età che al titolo di studio dallo stesso conseguito, con la conseguenza di aver fatto cessare l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

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