In caso di contratto di locazione non registrato il canone di locazione non è dovuto per la nullità del contratto ed il locatore può chiedere il risarcimento dei danni

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Il contratto di locazione non registrato è nullo e la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo con la conseguenza che il locatore, sussistendone i presupposti, ha diritto al risarcimento del danno o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento.

Per la Corte di Cassazione (cfr. sentenza sezione III civile 13/12/2016 n. 25503) quanto versato dal conduttore in forza di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo previsto dall’art. 2033 c.c., ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di richiedere la restituzione di ciò che ha pagato.

Si precisa, inoltre, che è onere del locatore chiedere e provare il danno da lui patito o l’ingiustificato arricchimento da parte del conduttore.

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