In caso di danni arrecati all’immobile affittato chi riconsegna il bene locato con gravi danni deve versare il canone di locazione anche per i tempo necessario per le riparazioni
Nel caso in cui il conduttore, nel momento in cui riconsegna l’appartamento o l’immobile concesso in locazione per usi diversi cagiona dei danni gravi, che potevano essere evitati con un minimo di accortezza e manutenzione deve pagare al proprietario il canone di locazione anche nel periodo successivo.
Ai sensi di una ordinanza della Corte Suprema di Cassazione (cfr. ordinanza n. 6596/19 de 07/03/2019), nel caso in cui il conduttore lascia l’immobile in condizioni fatiscenti, il proprietario è costretto ad affidare i lavori di ristrutturazione ad una impresa.
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La perdita di un guadagno è evidente e consiste nel venire meno dei canoni di affitto che si potevano percepire da altri affittuari in caso di assenza di danni.
A tal proposito, tuttavia, si ritiene rilevante evidenziare che la somma versata a titolo di cauzione serve soltanto a coprire eventuali canoni non versati alla scadenza del contratto. Infatti, il proprietario non può trattenere la cauzione a titolo di risarcimento dei danni lasciati nell’appartamento in assenza di un accordo tra le parti.
Infatti, se il canone di locazione è un importo certo e determinato in quanto indicato nel contratto, per cui è possibile compensarlo con la cauzione, non altrettanto vale per il risarcimento, il cui importo può variare a causa di numerose variabili.
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Il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni – eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso – è tenuto a versare il canone di locazione anche per il periodo necessario alle riparazioni: questa ipotesi di risarcimento è assimilata al caso di ritardata restituzione dell’appartamento. A tal fine il proprietario non è tenuto a provare di avere ricevuto altre richieste di affitto.
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