In caso di elevata conflittualità tra i genitori separati o divorziati tutte le spese straordinarie per i figli devono essere decise preventivamente

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Una interessante decisione della Corte di Cassazione (C. Cass. – prima sezione civile ordinanza n. 25055/2017) ha indicato il seguente principio di diritto: in caso di genitori litigiosi è giustificata la concertazione preventiva di tutte le spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche, che deve essere disposta a garanzia di entrambi ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro.

Trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati, secondo il quale ogni decisione del giudice deve ispirarsi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il Giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.

Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione di tutte le spese straordinarie – incluse quelle mediche e scolastiche – è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l’elevata conflittualità in atto tra le stesse tale da giustificare la deroga apportata al regime legale delle spese straordinarie, che prevede la previa concertazione esclusivamente per le spese non obbligatorie.

Infatti, il principio, secondo il quale il carattere straordinario della spesa non implicherebbe un obbligo di preventiva concertazione, non ha carattere inderogabile , essendo sempre possibile che il giudice determini oltre alla misura anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge.

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