In caso di mutamento delle condizioni economiche del coniuge separato o divorziato è possibile richiedere al Giudice un aumento o una riduzione dell’assegno di mantenimento

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La revisione dell’assegno di mantenimento o di divorzio è una via praticabile, a condizione del verificarsi di circostanze che siano in grado di modificare l’assetto economico tra le parti a seguito della pronuncia della sentenza di separazione o divorzio.

Il peggioramento o il miglioramento delle condizioni economiche dei coniugi, come ad esempio la perdita del posto di lavoro, sono circostanze determinanti ai fini del ricalcolo dell’assegno e giustificano il rimborso retroattivo delle somme già versate. L’ex coniuge, qualora le proprie condizioni reddituali siano peggiorate, precedentemente al deposito del nuovo ricorso, potrà adire nuovamente il Tribunale per ottenere la riduzione dell’importo da versare con il riconoscimento del diritto alla restituzione degli arretrati già corrisposti a far data dal deposito del ricorso introduttivo.

È l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10787/2017 a stabilire questo principio, seguita  dalla recente sentenza n.22108/2018 che, tornata sul tema della decorrenza della domanda di modifica dell’assegno di mantenimento, chiarisce che la riduzione retroagisce al momento della presentazione della domanda di modificazione dell’assegno in applicazione del principio secondo cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio.

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