In caso di nuova convivenza il coniuge perde il diritto a conservare l’assegno di mantenimento salvo che non riesca a provare che la convivenza non influisce sulle proprie condizioni economiche
Una interessante e convincente sentenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 16982/2018) ha chiarito che in caso di divorzio, non ha più diritto all’assegno di mantenimento il coniuge divorziato che intraprende un’altra stabile e continuativa convivenza.
Il coniuge che richiede l’assegno potrà , tuttavia, dimostrare che la nuova convivenza non incide sulle proprie condizioni economiche, in quanto i suoi redditi risultano inadeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita coniugale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, si ritiene condivisibile il principio secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, anche se di fatto, fa venire meno definitivamente il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento a carico dell’atro coniuge, interrompendo ogni collegamento con il modello di vita caratterizzante la precedente fase di convivenza matrimoniale.
Il diritto a conservare un assegno di mantenimento, in questi casi, rimane definitivamente escluso, in quanto la formazione di una famiglia di fatto viene costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura nella quale si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.
Si ritiene rilevante evidenziare che il predetto principio di diritto riguarda esclusivamente l’assegno divorzile, in quanto nel caso della separazione sussiste la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
In altri termini, quindi, si deve ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato se il coniuge obbligato riesce a provare che l’altro coniuge ha instaurato una convivenza di fatto con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, dovendosi presumere che in tal caso le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe a disposizione nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
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