In caso di omesso pagamento del mantenimento per i figli, il genitore separato o divorziato rischia il carcere senza sospensione condizionale della pena se non paga quanto dovuto

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Il genitore che non adempie agli obblighi di assistenza verso i figli rischia il carcere senza condizionale. Il giudice, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione integrale delle somme dovute ex art. 165 c.p., non è tenuto ad una preventiva verifica delle condizioni economiche del soggetto obbligato, a patto che non emergano indici della sua difficoltà ad adempiere.

A precisarlo è la Corte di Cassazione penale – sesta sezione – con una recente sentenza n. 52730/2017 con la quale ha respinto il ricorso del condannato a 4 mesi di carcere e 400 euro di multa ex art. 570 c.p. per non aver corrisposto la somma dovuta quale contributo di mantenimento per i tre figli minori.

La Corte territoriale aveva disposto che l’imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena solamente se avesse integralmente corrisposto le somme stabilite, quale contributo di mantenimento per i tre figli minorenni, entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

I giudici della Suprema Corte evidenziano l’esistenza di due differenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla subordinazione da parte del giudice della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ex art. 165 c.p., in particolare quanto alla sussistenza o meno di un preventivo accertamento da parte del giudice sulle condizioni finanziarie dell’imputato.

Il primo indirizzo sostiene che questa valutazione da parte del giudicante vada effettuata mentre l’orientamento contrapposto, al quale la Cassazione aderisce, sostiene il contrario.

Secondo tale orientamento, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni dell’imputato, a meno che non emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere oppure tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. In altri termini, il giudice sarà tenuto all’accertamento se dall’incartamento processuale e dalle stesse deduzioni e/o produzioni documentali dell’interessato, emerge una situazione di impossibilità o di rilevante difficoltà all’adempimento pecuniario.

Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato non aveva sottoposto al giudice d’appello una questione di impossibilità assoluta ad adempiere l’obbligazione ex art. 165, comma 1 c.p., ma si era limitato a contestare il solo quantum dovuto a titolo risarcitorio, senza addurre alcuna giustificazione.

La Corte territoriale, in assenza di evidenze in tal senso, non essendo tenuta ad operare alcuna preventiva verifica sulla capacità economica del prevenuto, rigettava il ricorso.

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