In caso di reati e illeciti civili dei figli minori pagano i genitori
I genitori sono responsabili dei reati e degli illeciti civili commessi dai figli minori in quanto rivestono una posizione di garanzia ed il ruolo di educatori.
Se è vero che la responsabilità penale è personale e che, qualora commetta un reato, risponde il minore in prima persona, lo stesso non si può dire per gli illeciti civili o per le conseguenze civili di un reato, ossia sul piano risarcitorio.
I genitori, rispetto ad un figlio minorenne, rivestono una posizione di garanzia e il ruolo di educatori: delle condotte illecite delle quali autore materiale è il minore, risponderanno anche i genitori.
L’orientamento recente della Corte di Cassazione, ormai consolidatosi, ha stabilito che i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extra-familiari.
In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale.
Su questa scia, si è pronunciato il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 63/2021, il quale ha condannato al risarcimento dei danni anche i genitori di un minore, autore del reato di minacce e violenza nei confronti di un terzo.
Infatti, i genitori, hanno il dovere di educare i figli al rispetto del prossimo; di conseguenza, nel momento in cui il figlio, anche in età tardo-adolescenziale, con la propria condotta arrechi danni a terzi a causa della sua negligenza, indisciplina o irresponsabilità, gli stessi sono responsabili di quanto commesso ai sensi dell’art. 2048 c.c. e devono risarcire il danno, a meno che non forniscano prova liberatoria, ossia dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
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