In caso di separazione e divorzio dei coniugi il genitore che rifiuta i vaccini rischia l’esclusione dalle scelte sulla salute dei figli ed il collocamento prevalente della prole presso l’abitazione dell’altro genitore

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Il genitore che rifiuta i vaccini e propone cure omeopatiche rischia di vedersi escludere dall’affidamento condiviso dei figli in relazione alle decisioni che attengono ala loro salute ed alimentazione e di vedere collocati i minori presso l’altro genitore.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3913/2018 ha analizzato la vicenda di una madre affetta da qualche piccolo disturbo psichico che l’aveva indotta a rifiutare le cure tradizionali e i vaccini ed a prediligere trattamento omeopatici e cure di patologie mediante regolamentazione del regime dietetico.

Sulla base di tali ragioni il Giudice di merito aveva deciso l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, tranne che per le decisioni riguardanti la loro salute e l’alimentazione attribuite in via esclusiva al padre, nonché la loro collocazione abitativa presso il padre.

In Cassazione la madre aveva sostenuto che l’estromissione dall’affidamento condiviso dei figli  minori riguardo alle scelte per cure mediche e alimentazione era stata effettuata dal giudice di merito senza indicare alcun pregiudizio ai minori arrecato dall’esercizio della funzione materna rispetto a questi profili.

L’esclusione secondo l’assunto della madre sarebbe avvenuto non in base al criterio costituito dal superiore interesse dei minori, ma in ragione dei personali convincimenti espressi dalla donna in ordine all’inopportunità di sottoporli a vaccinazione.

Quanto alla collocazione dei figli minori presso l’abitazione del padre, la Corte Suprema di Cassazione stabilisce che l’individuazione del genitore collocatario deve avvenire all’esito di un giudizio di previsione che il giudice compie nell’esclusivo interesse del minore in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione familiare.

Deve tenersi conto di elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

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