In caso di separazione o divorzio alla moglie viene riconosciuto il diritto ad assumere informazioni sulla situazione patrimoniale del marito

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Il coniuge ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. A precisarlo il Tar Veneto con la sentenza n. 61/2017.

Il contenzioso nasce dalla richiesta formulata da una moglie all’agenzia delle entrate di poter accedere alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012, 2013 e 2014 presentate dal marito della stessa, nonché a tutte le informazioni relative alle operazioni di natura finanziaria presenti nell’Anagrafe Tributaria riguardanti il coniuge, al fine di tutelare il proprio interesse giuridico nell’ambito del procedimento civile di separazione giudiziale dei coniugi, pendente avanti al Tribunale di Verona. A fronte del diniego opposto dall’agenzia delle entrate, la donna aveva impugnato il provvedimento e proposto ricorso avanti al Tar del Veneto, sostenendo la violazione dei principi di legalità e di difesa, nonché della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

Il Collegio, accogliendo il ricorso presentato dalla moglie, rilevava che il diritto di accesso, regolato dalla legge n. 241 del 1990, è riconosciuto a coloro che per esigenze di tutela dei propri interessi giuridici hanno necessità di prendere visione di atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, anche se provenienti da privati, a condizione che il richiedente motivi la propria istanza di accesso, dimostrando di essere titolare di un interesse personale attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

L’importo del reddito percepito dal coniuge non rientra, pertanto, tra i dati sensibili, in quanto soltanto attraverso la conoscenza delle concrete disponibilità reddituali e delle risorse economiche dell’altro consorte, si può consentire al giudice di decidere quale sia l’importo corretto dell’assegno di mantenimento che quest’ultimo dovrà versare ai figli o all’altro coniuge. Se si tratta di stabilire l’esatto importo dell’assegno di mantenimento o divorzile, l’interesse si reputa di conseguenza “diretto, concreto e attuale”.

La richiesta di accesso andrà fatta dalla parte personalmente o da suo legale e dovrà contenere espressa richiesta ed indicazione dei motivi [es. instaurando processo di separazione giudiziale o cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio)] alla Agenzia delle Entrate. L’Agenzia, previo avviso al soggetto percettore dei redditi il quale ha diritto di fare osservazioni od opposizioni motivate in merito (che non può essere quella di non dare notizie sui propri redditi), consentirà alla parte richiedente di prendere visione di tali dati ed eventualmente di estrane copia.

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