In caso di separazione oppure di divorzio in assenza di domanda del figlio maggiorenne e non autosufficiente è corretto che il mantenimento venga versato al genitore con lui convivente che materialmente provvede a tale mantenimento
Il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente che convive con l’atro genitore non ha la possibilità di scegliere la persona nei cui confronti adempiere.
Atteso che anche il figlio maggiorenne ma non autosufficiente è titolare di un autonomo diritto al mantenimento ed è pertanto legittimato a percepire l’assegno, la giurisprudenza consolidata sostiene che è corretto che, in assenza di una espressa domanda del figlio maggiorenne, il padre sia tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il figlio stesso.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 18008/2018), infatti, la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente prevista dall’art. 337-septies cc è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti su quest’ultimo come per esempio le spese per le utenze domestiche.
Qualora fosse consentito al genitore obbligato di scegliere il soggetto in favore del quale adempiere l’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il genitore convivente con il figlio si troverebbe nella situazione poco piacevole di contribuire materialmente al mantenimento del figlio sostenendo per esempio le spese di affitto e quelle per le utenze domestiche della casa familiare in totale assenza di contribuzione da parte del figlio convivente e direttamente percipiente l’assegno di mantenimento che potrebbe essere utilizzato dallo stesso per altri fini.
Quindi secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia il figlio maggiorenne non autosufficiente coabitante con il genitore sia quest’ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta, salvo che il figlio vi faccia specificamente domanda.
Ne deriva, secondo la Corte Suprema di Cassazione, che il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.
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