In caso di trasferimento di residenza del genitore collocatario deve prevalere l’interesse del minore
Con un recente decreto emesso in data 08/10/2014 la settima sezione del Tribunale di Torino ha negato al genitore collocatario dei figli minori l’autorizzazione a trasferire la residenza dei figli minori, in quanto ha valutato che lo spostamento in altro luogo non avrebbe consentito all’altro genitore di conservare un rapporto significativo e continuativo con i figli.
La residenza abituale dei figli minori deve essere decisa di comune accordo dai genitori, così come previsto dall’art. 337 bis, comma 3 del c.c., sia nel caso di famiglia unita, sia nell’ipotesi di famiglia disgregata in seguito a separazione od interruzione della convivenza di fatto.
L’unica ipotesi in cui il genitore può scegliere da solo la residenza abituale del figlio si ha nel caso di affidamento monogenitoriale (art. 337 quater, comma 3 del c.c.), con concentrazione delle competenze genitoriali, definita dalla giurisprudenza come “affido esclusivo rafforzato”. Fuori da questa ipotesi, applicata oggi in casi eccezionali (irreperibilità di uno dei genitori, disinteresse manifesto associato Ad elevata distanza geografica di uno dei genitori), i genitori devono decidere assieme la residenza abituale dei figli minori. Se la scelta condivisa non è possibile si può fare ricorso al Giudice ex articoli 337 ter, comma 3 del c.c. e 709 ter del c.p.c..
Se un genitore decide unilateralmente di attuare il trasferimento di residenza del minore, senza attendere l’autorizzazione del Giudice, si espone ad una serie di conseguenze:
– Sotto il profilo processuale, la competenza territoriale resta del luogo di residenza abituale del minore (cfr. Cass. Civile del 19/07/2013 n. 17746 e del 28/05/2014 n. 11915);
– Sotto il profilo sostanziale, l’altro genitore che si oppone al trasferimento potrà richiedere l’irrogazione delle sanzioni di legge previste dagli articoli 709 ter e 614 cpc (ammonizione genitore, risarcimento danni, sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00= ad un massimo di € 5.000,00= a favore della Cassa delle Ammende), oltre a richiedere provvedimenti modificativi dell’esercizio della responsabilità genitoriale (rivalutazione in ordine alla decisione sulla forma di affidamento: ad esempio revoca dell’affidamento condiviso).
Il Tribunale chiamato a dirimere il conflitto in merito alla residenza abituale del minore, dovrà decidere tenendo in debita considerazione la necessità di consentire al figlio di conservare le abitudini e di preservare lo stesso da cambiamenti che non corrispondono ad una sua esigenza, ad un suo effettivo interesse.
In tal caso, qualora il Giudice ritenga all’esito degli accertamenti da compiere, che il trasferimento abitativo non sia in grado di garantire al minore il soddisfacimento del proprio interesse ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l’altro genitore, ben potrà negare al genitore di trasferirsi con il figlio in un luogo diverso da quello di residenza abituale.
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