In caso trasferimento del figlio minore come si individua la competenza per territorio del giudice che decide sull’affidamento e sull’assegno di mantenimento

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Nel caso in cui il figlio minore convive con il padre da alcuni mesi in una città diversa da quella dove ha conservato la residenza anagrafica della madre, la quale tuttavia, non fornisce l’assenso al suo trasferimento presso la citta del padre pur avendo autorizzato l’iscrizione del figlio a scuola presso la città del padre come si individua la competenza per territorio del giudice che deve decidere sull’affido e sull’assegno di mantenimento? Potrà il padre adire il Tribunale della propria città?

A tal proposito è significativo chiarire il significato di “residenza abituale” del minore al fine di individuare il foro di competenza territoriale. Secondo la giurisprudenza della Cassazione essa corrisponde al luogo in cui il minore ha consolidato, consolida, ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psico-fisico, specificando che per la sua compiuta individuazione sarà necessario anche un giudizio prognostico sulla possibilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore (Cass. Civ. 27358/2017).

La giurisprudenza della Cassazione puntualizza, inoltre, che il riferimento alla competenza territoriale dovrà tenere in debito conto la dimora abituale del minore nel momento in cui è proposto il ricorso, senza considerare la mera residenza anagrafica, sulla base di un accertamento di fatto di elementi che caratterizzino l’esistenza del minore nel luogo indicato (Cass. civ. n. 7944/2013).

Per tali ragioni, al fine dell’individuazione del Tribunale territorialmente competente, esso dovrà corrispondere al luogo dove il minore svolga effettivamente la propria vita e dimori al momento del deposito del ricorso.

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