In Italia è possibile divorziare secondo le leggi di uno Stato estero purché non contrarie a norme imperative e ordine pubblico: il caso dei coniugi di nazionalità marocchina

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Con sentenza n. 300 del 04/02/2019 la prima sezione civile del Tribunale di Bergamo ha pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale in applicazione del diritto marocchino ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 1259/2010 (Roma III).

La vicenda vedeva due coniugi marocchini, coniugati a Milano presso il Consolato del Marocco, chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale in applicazione del diritto marocchino. Dall’unione erano nati tre figli, ancora minorenni. Le parti chiedevano di comune accordo l’applicazione del diritto marocchino ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 1259/2010 (Roma III) e in forza della legge n. 70/2003 di riforma del diritto marocchino che consente ai coniugi di divorziare senza la fase intermedia della separazione.

L’art. 114 del Mudawwana (il codice di famiglia marocchino), infatti, legittima i coniugi a richiedere il divorzio per mutuo consenso a condizione di non danneggiare gli interessi dei figli. La moglie può ottenere il Mout’à (una somma di denaro a titolo di consolazione in base agli anni di matrimonio e alla condizione economica del coniuge) oltre al Sadaq (un indennizzo per il cosiddetto periodo di vedovanza -a seguito del divorzio- corrispondente a tre cicli mestruali.

Il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio sulla base delle condizioni concordate dai coniugi. La Hadana (la custodia dei minori) veniva affidata sia alla madre che al padre il quale veniva chiamato a versare un contributo al mantenimento rispettivamente di figli (artt. 198 e 189 del codice marocchino e moglie (art. 167 del codice in oggetto) per la custodia dei minori e le spese ad essa collegate.

Il regolamento UE 1259/2010 -legge applicabile al divorzio e alla separazione personale- applicato a 16 paesi dell’Unione tra cui l’Italia- stabilisce un omogeneo insieme di norme che determinano quale legge nazionale deve essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale quando i coniugi hanno cittadinanze diverse o vivono in un paese diverso rispetto a quello in cui hanno la cittadinanza. L’art. 5 del regolamento in oggetto dispone che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro.

 Ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento l’applicazione di una norma del regolamento potrà essere esclusa solo qualora risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

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